Ci interessa sapere come ha fatto a specializzarsi nel diritto delle nuove tecnologie, ambito sicuramente insolito in Italia.
Pur avendo avuto una formazione accademica di stampo tradizionale, ho sempre coltivato il desiderio di approfondire tematiche inusuali e non completamente presidiate, qual è, appunto, il diritto dell’information technology.
La passione per le nuove tecnologie, peraltro, ha contribuito in maniera decisiva a far sì che rivolgessi l’attenzione a questo settore piuttosto che ad altri: è bene ricordare, infatti, che l’avvocato che si accosta a questo particolare ambito deve possedere, oltre che una solida preparazione giuridica, anche l’attitudine alla comprensione dei profili tecnici delle fattispecie di volta in volta oggetto d’indagine.
Quali sono le controversie legali che affronta più comunemente?
Lo studio offre una vasta gamma di prestazioni professionali, che spaziano dai settori giuridici tradizionali a quelli più innovativi e specialistici.
La casistica propria dell’diritto dell’information technology è molto eterogenea, ed offrirne un’elencazione esaustiva è davvero difficile.
Le liti giudiziarie attengono, per esempio, a doglianze relative al software, a violazioni del copyright, a fenomeni di contraffazione dei nomi a dominio e dei marchi on-line o, ancora, a inosservanza della normativa in tema di privacy e data protection. L’attività dello studio non è peraltro circoscritta alla gestione del contenzioso, anzi: sempre più spesso l’impresa richiede una consulenza proprio al fine di individuare preventivamente le possibili criticità e di porvi rimedio.
Spesso Internet è stato ed è percepito come uno spazio anarchico, dove le regole normalmente in vigore nella realtà vengono sospese. Per questo, ambiti come l’e-commerce sono stati visti, per molti anni, come poco affidabili. Come mai? E cosa invece è stato fatto per rendere il tutto più “a norma” e sicuro?
La rete Internet è “anarchica” quasi per definizione; ciò, tuttavia, non significa che essa sia sottratta ad una regolamentazione che non abbia carattere strettamente tecnico. In sintesi, ciò che è illecito “off-line” lo è, ancor più, “on-line”: vi sono norme cogenti e vi sono sanzioni, talora molto gravose.
Ciò non è meno vero per il settore dell’e-commerce che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, è disciplinato in maniera molto rigorosa. A garanzia dei contraenti, l’impresa che opera in rete deve implementare il proprio “esercizio telematico” seguendo steps obbligati e deve disciplinare con particolare accuratezza il trattamento dei dati di coloro che effettuano acquisti on-line o che solamente visitano il sito web (ogni elemento va attentamente preso in considerazione: si pensi che vi sono normative specifiche anche per aspetti non di primaria importanza, quali, per esempio, i cookies).
Un argomento spinoso è la tutela del contenuto intellettuale e artistico. Come ci si deve comportare solitamente con foto o testi?
In via di estrema sintesi è possibile affermare che ogni opera dell’ingegno di carattere creativo riceve protezione ai sensi del diritto d’autore.
Pur nell’impossibilità di fornire indicazioni valide per ogni fattispecie (la sola “immagine fotografica”, per esempio, ha un regime giuridico differente a seconda che sia una mera fotografia o un’opera fotografica, dato che essa può manifestarsi in scatti vili e ripetitivi o divenire, al limite, una forma d’arte) va ricordato che i diritti di sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno appartengono, in via di principio, all’autore di essa.
Lo studio si occupa anche di “art advisory”, altro ambito innovativo e insolito. Di che si tratta?
La locuzione “art advisory” abbraccia fattispecie tra loro diverse: comune denominatore è la risoluzione (o la prevenzione) dei problemi legali legati alle opere d’arte, siano essi beni di alta epoca, di arte moderna o contemporanea.
Capita di redigere o di negoziare contrattualistica specifica (per la compravendita, per l’assicurazione o per il trasporto di un dipinto) ovvero di gestire passaggi generazionali di opere d’arte o di intere collezioni ovvero di assistere un soggetto che desideri “segregare” in trust opere d’arte.
Anche la tipologia del cliente è la più varia: il diritto dell’arte interessa alla casa d’asta, ai private bankers, all’azienda che intende sponsorizzare un evento o dotarsi di una collezione “corporate”, alla galleria e al mercante d’arte, al collezionista privato.
Come ultima domanda chiediamo sempre al nostro intervistato di dirci cosa vuol dire, secondo lui, il nome del nostro portale, Contaminazioni Positive.
Contaminazioni positive a mio avviso è una locuzione molto indovinata, che accosta intelligentemente parole che esprimono concetti contrari.
Il termine “contaminazioni”, che in sé evoca qualcosa di negativo quale sono in genere le contaminazioni, letto insieme all’aggettivo “positive” acquista tutt’altro significato. A me suona come un monito a ricordare i benefici che possono trarsi dalla fusione di elementi e di idee di diversa provenienza.
a cura di Valentina Ziliani


